Ti scappa mentre guidi in autostrada? Da oggi puoi fermarti a farla in corsia d’emergenza. Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione, in cui viene esplicitato il significato del “malessere”, richiamato nell’articolo 176 del Codice della Strada, che giustifica la sosta, appunto, nella corsia d’emergenza. La decisione arriva in relazione al processo a un tassista, accusato di omicidio colposo proprio per le conseguenze di tale sosta.
In poche parole, secondo i supremi giudici quella parola, “malessere”, non deve per forza essere la conseguenza di una patologia. Basta che si tratti di un disagio, come appunto anche l’urgenza di “espletare una funzione fisiologica”, ma che mette l’automobilista in una condizione tale che gli impedisce di guidare con attenzione.
La Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi dalle parti civili dopo che la Corte d’appello di Roma aveva confermato l’assoluzione del gip nei confronti di un tassista che si era fermato in corsia d’emergenza per un bisogno fisiologico. Mentre risaliva in auto l’uomo era stato tamponato da un motociclo e il guidatore era poi morto. Il tassista era quindi stata chiamato a rispondere di omicidio colposo. In appello il ricorso di fratello e figlio della vittima era stato rigettato perché il tassista risultava legittimato alla sosta, anche per un problema legato alla prostata. L’ulteriore ricorso in Cassazione contestava in particolare la qualifica del “bisogno urinario” come “malessere”. Ma la Suprema Corte ha definito tale motivo di ricorso “infondato” definendo il termine “malessere” appunto nel “lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria”. L’autista era insomma pienamente legittimato a fermarsi per fare la pipì.